Statuto

Statuto

STATUTO “AFIP” (Ottobre 2013)

ARTICOLO 1 (Costituzione dell’Associazione)
E’ costituita l’Associazione Fotografi Professionisti denominata AFiP International, che e raccoglie e rappresenta operatori della comunicazione visiva, che  progettano e realizzano immagini fisse e/o in movimento:
1.    Fotografi,
2.    Direttori della fotografia,
3.    Videomaker,
che svolgono attività professionale nell’ambito della pubblicità, della moda, dello spettacolo, nell’editoria, nel mondo delle pubbliche relazioni, del fotogiornalismo, della fotografia sociale, reportage ed ogni altra attività similare…connessa…. ed hanno la convinzione che tutte le forme di rappresentazione visiva siano frutto dell’ingegno, e possono essere espressione artistica e/o culturale, anche se realizzate per scopo commerciale.
1.    L’associazione non ha fini di lucro.
2.    L’associazione ha sede in Basiglio (MI) Piazza Marco Polo n.1, Palazzo dei Cigni, scala B . La sede  può essere variata senza che questo comporti modifica statutaria. L’associazione può avere altri  indirizzi (es. la segreteria operativa) e recapiti territoriali in altre città italiane.
3.    L’associazione risponde delle proprie obbligazioni nei limiti dei proprio patrimonio.
4.    La sua durata è illimitata
5.    L’Associazione è contraddistinta dal marchio depositato.

ARTICOLO 2 (Scopi dell’Associazione)
1. Qualificazione e sviluppo, della professione e dei professionisti che operano nell’ambito della comunicazione visiva;
2. Promuovere e valorizzare la cultura e la comunicazione attraverso le arti visive;
3. Accrescere la capacità di lettura e di interpretazione delle immagini;
4. Sviluppare la collaborazione tra colleghi e altri operatori del settore.
Tali scopi potranno essere conseguiti con qualsiasi mezzo ritenuto necessario: presenza sul web, pubblicazioni, borse di studio, premi, rapporti di collaborazione con aziende private, relazioni con autorità italiane e straniere,  partnership e affiliazioni con associazioni nazionali e Internazionali, che hanno obbiettivi compatibili o complementari a quelli dell’Associazione.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni finalizzate a fornire agevolazioni e servizi ai Soci.

ARTICOLO 3 (Soci)
L’associazione è composta da:
1) Soci Effettivi (sono professionisti in attività e pagano la quota associativa)
2) Soci ad Honorem (sono meritevoli ex professionisti e personalità di prestigio e non hanno obbligo di pagare la quota associativa).-

ARTICOLO 4 (Diritto al voto e alle cariche sociali)
Hanno diritto al voto e alle cariche sociali i Soci Effettivi e i Soci ad Honorem.

ARTICOLO 5 (Soci Effettivi)
1. Sono i fotografi, direttori della fotografia e videomaker in regola con le norme che regolamentano la professione, che esercitano attivamente e che possono dimostrare il loro buon livello qualitativo.
2. Per diventare Socio Effettivo occorre fare domanda all’Associazione che incaricherà della decisione di ammissibilità la Commissione Soci e Disciplina.
3. Tutti i Soci Effettivi, sono tenuti a dimostrare annualmente, se richiesto dal Direttivo,  la loro effettiva continuità  di lavoro e a rendere disponibili a) cinque immagini rappresentative del proprio talento, se fotografi; b) un proprio significativo filmato, se direttori della fotografia o videomaker  che andranno a costituire un archivio dell’associazione.
4. Tutti i Soci Effettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale.
5. Il Comitato Direttivo, con apposita delibera scritta, potrà esentare dal pagamento della quota annuale, per non più di due anni consecutivi, il Socio che dimostri di attraversare un periodo di estrema difficoltà economica e che abbia fatto richiesta scritta di tale esonero entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

ARTICOLO 6 (Soci ad Honorem)
I Soci ad Honorem sono nominati dal Direttivo e dalla Commissione Soci riuniti in seduta congiunta con motivazione scritta.
Possono essere nominati Soci ad honorem quei professionisti di chiara fama italiana e internazionale o che e abbiano aumentato il prestigio della professione fotografica, cinematografica  e desiderano collaborare, tenendo seminari, conferenze, o partecipare ad altre iniziative dell’Associazione.
Possono diventare Soci ad honorem anche coloro che, pur non essendo professionisti nella realizzazione delle immagini, abbiano riconosciuti meriti nel campo della comunicazione visiva nella qualità di mecenati, della critica, del giornalismo, dello spettacolo.
Tra i soci ad honorem viene nominato il Presidente onorario che può partecipare, non obbligato, alle riunioni degli organismi dell’associazione.
I soci ad Honorem non hanno obbligo di pagare la quota associativa.

ARTICOLO 7 (Frequentatori e Sostenitori dell’Associazione)
L’associazione è aperta a:
1) Frequentatori Junior (versano una sottoscrizione liberale)
2) Frequentatori Senior (versano una sottoscrizione liberale)
3) Sostenitori (versano contributi liberali)
I  Frequentatori dell’Associazione sono:
1. Junior: assistenti, studenti, fotografi e videomaker non professionisti;
Senior: fotografi e videomaker professionisti non più in attività e operatori della comunicazione visiva  che desiderano essere a contatto con la realtà professionale che progetta e  realizza immagini fisse o in movimento utilizzate per l’editoria, la pubblicità, lo spettacolo.
I Sostenitori dell’Associazione sono:
1. Istituzioni ed Enti pubblici che condividendo gli scopi dell’Associazione desiderano testimoniare la propria partecipazione attraverso un contributo economico liberale.
2. Aziende private e persone fisiche che desiderano testimoniare la propria condivisione degli obiettivi dell’Associazione  versando un contributo economico liberale.

ARTICOLO 8 (Recesso ed Espulsione)
Il Socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo con lettera raccomandata a/r, inviata entro il 30 settembre dell’anno in corso, ed avrà effetto dal 31 dicembre dello stesso anno.
Il Socio che si trovasse in condizione di non poter più appartenere all’associazione, o alla categoria di soci cui era precedentemente iscritto, dovrà darne comunicazione all’associazione, appena possibile, con lettera raccomandata.
La Commissione Soci e Disciplina ha il dovere di espellere il Socio che a termini di Statuto si sia reso passibile di tale provvedimento: o quando vengono a mancare i requisiti per restare Soci o a seguito delle sanzioni disciplinari.
Il socio recedente, o espulso, non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

ARTICOLO 9 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
1)    L’Assemblea Generale
2)    il Presidente
3)    il Comitato Direttivo
4)    La Commissione Soci e Disciplina
5)    i Revisori dei Conti

ARTICOLO 10 (Assemblea Generale)
E’ costituita da tutti i Soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno
Può essere Ordinaria o Straordinaria
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria nomina:
1)    il Presidente e il Vicepresidente
2)    il Comitato Direttivo
3)    la Commissione Soci e Disciplina
4)    i Revisori dei Conti
L’assemblea ordinaria delibera su:
•    bilancio consuntivo di ogni anno;
•    piano annuale delle attività associative;
•    codice etico;
•    eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
E’ convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente, che ne fissa la data e il luogo.
E’ convocata alternativamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail comunicato dal Socio oppure tramite lettera raccomandata semplice. Fra la data di invio e/o spedizione e la data della convocazione non devono trascorre meno di venti giorni.
Nella convocazione deve essere indicato l’ordine dei giorno.
I Soci possono chiedere al Comitato Direttivo che vengano inseriti nell’ordine del giorno uno o più argomenti.
Tale richiesta dovrà pervenire  almeno dieci giorni prima  della data di convocazione dell’Assemblea.
Qualora nell’ordine del giorno sia prevista l’elezione delle cariche sociali, contemporaneamente alla convocazione, verrà richiesto espressamente ai soci di inviate per iscritto la loro candidatura ad una o più cariche. Il Direttivo informerà i soci dei nuovo ordine del giorno e delle candidature pervenute, tre giorni prima  della data dell’Assemblea.
I candidati potranno esporre all’Assemblea le motivazioni della loro candidatura e relativi programmi.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Per questioni di particolare urgenza, e per lo scioglimento dell’Associazione è convocata un’Assemblea Straordinaria. L’assemblea  che è convocata dal Presidente su propria decisione, oppure su richiesta di un quinto dei Soci aventi diritto al voto.  In questo ultimo caso la richiesta deve essere indirizzata al Direttivo con lettera raccomandata e sottoscritta dai soci richiedenti.
L’Assemblea Straordinaria, con indicazione dell’ordine del giorno, viene convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica inviata agli indirizzi e-mail comunicati dai Soci oppure tramite raccomandata semplice.
Tra la data di invio della convocazione e la data dell’Assemblea non possono intercorrere meno di quindici giorni.
Non possono trascorrere più di trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di Assemblea Straordinaria qualora questa venga convocata essendo richiesta di un quinto dei Soci.

ARTICOLO 11 (Validità delle Assemblee)
Le Assemblee sono validamente costituite quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Possono prendere parte all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ove dovute.
Ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare per delega non più di un altro Socio con gli stessi identici requisiti.
La delega deve portare, di pugno del delegante, il nome del delegato.

ARTICOLO 12 (Il Presidente)
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall’assemblea sei Soci aventi diritto al voto con maggioranza dei due terzi dei presenti. Dopo tre votazioni in cui non viene raggiunta tale maggioranza sarà sufficiente quella della metà più uno dei votanti e rimane in carica per 3 anni.
Il Presidente rappresenta l’associazione verso l’esterno.
Presiede le AAssemblee e il Comitato Direttivo.
Coordina tutti gli organi dell’associazione. In caso di Assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente.

ARTICOLO 13 (Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci aventi diritto al voto ed è composto da almeno quattro Soci Effettivi, oltre al Presidente
Le sedute del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri e tra questi vi sia il Presidente o il Vice Presidente.
Le delibere sono prese a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o dei Vice Presidente se questi assume protempore le funzioni di Presidente.
Alle riunioni del Direttivo possono partecipare come invitati, per portare loro contributi, ma senza diritto di voto, anche Frequentatori e Sostenitori dell’Associazione.
I componenti del Direttivo decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive.
Il Direttivo si occupa della gestione ordinaria dell’Associazione, della costituzione di commissioni speciali e di gruppi di lavoro.
Il Direttivo, su proposta del Presidente, nomina:
1)    il vice Presidente
2)    il Segretario
3)    il Tesoriere
4)    il Portavoce
Il vice Presidente rappresenta il Presidente e ne assume le funzioni quando questi assente o impedito.
Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e dei Comitato Direttivo, oltre a svolgere gli altri compiti affidatigli dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo.  Invia ai Soci i verbali delle Assemblee. Nella redazione dei verbali può essere coadiuvato o sostituito, in caso di assenza, da altra persona nominata dal Presidente, o dal vice Presidente. È responsabile, insieme al tesoriere, del tesseramento.
Il Tesoriere coordina tutte le iniziative ed attività economiche dell’associazione. Di concerto con il Presidente e il Segretario gestisce le risorse dell’associazione. Amministra il conto corrente bancario preoccupandosi delle entrate e delle uscite. Insieme al Segretario è responsabile del tesseramento.  Firma annualmente il bilancio consuntivo.
Il Portavoce coadiuva il Presidente e il Direttivo nelle comunicazioni e relazioni dell’Associazione verso l’esterno.
Il Comitato Direttivo ha la funzione di giudice di secondo grado sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari. Contro le decisioni di secondo grado del Comitato Direttivo possono ricorrere in terzo grado, all’Assemblea Ordinaria sia il Socio verso cui sono richieste le sanzioni disciplinari, che la Commissione Soci e Disciplina, mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, entro dieci giorni da quando hanno ricevuto notizia della delibera del Comitato Direttivo.
Se nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più   componenti del Direttivo questi vengono cooptati dal Direttivo stesso.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti, decade l’intero Direttivo.

ARTICOLO 14 (Commissione Soci e Disciplina)
La Commissione Soci e Disciplina è eletta dall’Assemblea dei Soci aventi diritto al voto ed è composta da due Soci Effettivi, più un Presidente. Presidente della Commissione Soci e Disciplina è il Socio eletto in tale Commissione con il maggior numero di voti.
Essa è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi componenti. I membri della Commissione Soci, qualora non intervengano, senza valida giustificazione, per più di due volte consecutive, alle riunioni, decadono dalla carica.
La Commissione Soci decide a maggioranza.
La Commissione Soci esamina le domande di ammissione a Socio Effettivo trasmesse dalla Segreteria e delibera insindacabilmente sulla ammissibilità o meno del candidato. Verifica periodicamente la sussistenza, per ciascun Socio Effettivo, dei requisiti richiesti per l’appartenenza all’associazione.
Applica le sanzioni disciplinari con delibera scritta assunta a maggioranza.  Le sanzioni devono essere firmate dal presidente della Commissione.
Le sanzioni sono: ammonizione, temporanea sospensione con perdita di voto, espulsione dall’Associazione.  Contro le decisioni in campo disciplinare della Commissione Soci e Disciplina si può ricorrere in secondo grado al Comitato Direttivo e in terzo grado all’Assemblea Ordinaria. Il ricorso al Comitato Direttivo deve essere richiesto tramite lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro dieci giorni dal momento in cui il Socio ha ricevuto comunicazione della decisione della Commissione Soci e Disciplina.  La Commissione Soci e Disciplina delibera ed agisce secondo un regolamento proposto dalla stessa Commissione ed approvato dal Direttivo.

ARTICOLO 15 (Violazione della disciplina professionale)
Le violazioni della disciplina professionale sono:
1) inosservanza grave o ripetuta dello Statuto, degli scopi e fini dell’Associazione, delle delibere dell’Assemblea;
2) inosservanza degli obblighi di correttezza professionale, come, a puro titolo esemplificativo, comportamenti di concorrenza sleale, sviamento della clientela ecc.
3) morosità nei confronti dell’Associazione;
4) condanna penale inerente all’esercizio della professione.

ARTICOLO 16 (Revisori dei Conti)
I Revisori dei Conti sono due, eletti dall’Assemblea.
Devono verificare i bilanci e controfirmarli.
Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, e controllano la validità formale delle decisioni di quest’ultimo per quel che riguarda la parte economica, in modo da poter attestare, a fine anno, che l’amministrazione dell’Associazione si sia svolta nel pieno rispetto delle leggi e nell’osservanza delle norme dello Statuto.

ARTICOLO 17 (Cariche Sociali ed Elezioni)
Tutte le cariche dell’Associazione hanno durata di tre anni e non sono remunerate.
Non esistono limiti alla rieleggibilità.
Tutte le cariche vengono a decadere quando sia decaduto o dimissionario il Comitato Direttivo.
Tuttavia tutte le cariche mantengono le loro funzioni per svolgere gli incarichi di ordinaria amministrazione fino a quando, , non vengano sostituiti dai nuovi eletti.
Tutte le votazioni per l’elezione alle cariche sociali potranno essere: a voto segreto, a voto palese o per acclamazione.  L’Assemblea, sceglierà di volta in volta il metodo, a maggioranza.
Non sono ammesse elezioni per liste di nomi.
Viene eletto per primo il Presidente.
Questi appena eletto propone all’Assemblea una rosa di nomi, non inferiore a quattro, di Soci effettivi per costituire il Direttivo.

ARTICOLO 18 (Patrimonio, Finanze)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e straordinarie.
Le entrate ordinarie sono le quote di iscrizione dei Soci.
Le entrate straordinarie sono le eventuali sopravvenienze attive della gestione e da eventuali atti di liberalità pervenute da terzi.

ARTICOLO 19 (Disposizioni generali)
Le delibere sullo scioglimento dell’Associazione sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai Soci almeno un mese prima della riunione indetta per assumere tale delibera.
In questo caso l’Assemblea è validamente costituita in prima  convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali, e in seconda convocazione l’Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per la validità delle delibere relative allo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

ARTICOLO 20 (Libri dell’Associazione)
L’associazione ha il compito di tenere:
•    il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
•    il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
•    il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti
•    il libro degli associati;
•    ogni altro libro prescritto dalla legge.

ARTICOLO 21 (Disposizioni finali)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

ARTICOLO 22 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Milano